Conflict Minerals Regulation: Due Diligence required!

Nelle prerogative delle grandi, medie ma anche piccole imprese si fa via via più spazio un’attenzione crescente verso le tematiche di sostenibilità, responsabilità aziendale e trasparenza verso i cittadini e le istituzioni. Basti pensare, in questa prospettiva, alle stime sul valore del mercato Green e alle politiche progressiste attuate dall’Unione Europea, prima tra tutte il Green New Deal1.

La sostenibilità è una tematica in continua evoluzione, con un numero crescente di aziende che riconoscono come i temi ambientali, sociali e di governance (ESG) siano essenziali per la propria sopravvivenza, competitività e crescita, oltre che - ovviamente - compliance (sia essa a regolamentazioni esterne che ad autoregolamentazioni internamente definite).

In tale contesto, un’area fortemente impattata è la supply chain, che si rivela un processo sempre più strategico anche in ambito sostenibilità.

Il Responsible Sourcing2, ossia l’impegno volontario delle aziende a tenere conto degli aspetti sociali e ambientali nella gestione dei rapporti con i fornitori, richiede alle aziende di considerare prioritario l’impatto sull'ambiente e sulla società, rispetto alle esigenze commerciali ed economiche.

A questo riguardo, negli ultimi anni l’Unione Europea ha introdotto una serie di normative (Timber Regulation, Conflict Minerals Regulation, proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDD, proposta di Deforestation Regulation, per citarne alcune) intese a promuovere il rispetto dei diritti umani e la tutela dell’ambiente da parte delle organizzazioni, sia nell’ambito delle proprie operation sia lungo la propria catena del valore. 

Seppure con differenti angolazioni, le singole misure introdotte o proposte rappresentano i tasselli di un puzzle più ampio, il cui fine ultimo è di promuovere il rispetto dei diritti umani nell’ambito dell’operatività aziendale.

Le numerose iniziative del legislatore che prevedono un dovere di diligenza delle imprese in tema di diritti umani e di ambiente, hanno riaffermato l’importanza strategica di gestire le Terze Parti e i rischi connessi (eg.: operativi, strategici, finanziari, di reputazione, legali/contrattuali, sicurezza, compliance), inducendo molte aziende a rivalutare l’efficacia dei propri programmi di Third Party Risk Management.

Infatti, al fine di adeguarsi alle novità introdotte dal legislatore, le aziende stanno evolvendo i propri programmi e processi di Third Party Risk Management verso approcci integrati che permettano di disporre di una visione complessiva delle Terze Parti e del relativo profilo di rischio in maniera da supportare l’assunzione di decisioni risk-informed. 

Approcci di questo genere consentono di:

  • valutare le Terze Parti e i rischi connessi secondo driver condivisi all'interno delle organizzazioni (ad es, con le strutture di compliance e di qualità cliente) che tengano in considerazione i differenti requisiti di business, normativi e di mercato;
  • tarare la frequenza e la profondità di valutazione della Terza Parte, in funzione del livello di rischio associato;
  • modulare gli aspetti contrattuali in linea con il profilo di rischio rilevato;
  • intervenire tempestivamente con idonee azioni correttive a fronte di variazioni nel profilo di rischio della controparte.

Cosa prevede il Regolamento?

Il Regolamento prescrive obblighi in materia di Due Diligence nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio, tungsteno, di oro (e dei loro minerali), originari di zone di conflitto o ad alto rischio, i cosiddetti Conflict Minerals (o minerali 3TG).

Il meccanismo di Due Diligence introdotto in relazione a specifiche materie prime (minerali 3TG) e settori di attività, dovrà interagire con gli obblighi di Due Diligence più ampi e trasversali ai settori di attività previsti nella proposta di Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDD), così come dalle pre-esistenti normative in materia di Conflict Minerals (Dodd-Frank Act Conflict Minerals - Section 1502 e Regolamento UE 2017/821).

Quali sono le finalità della regolamentazione?

Tra le finalità della Commissione vi è quella di contribuire ad evitare che il denaro arrivi a gruppi armati o criminali e a porre fine allo sfruttamento e agli abusi delle comunità minerarie locali.

I Paesi o le aree considerati ad alto rischio di conflitto sono quelli:

  • le cui risorse naturali comprendono minerali molto richiesti a livello locale, regionale o globale;
  • che soffrono di un conflitto armato, come una guerra civile, uno stato di fragilità post-conflitto o che sono testimoni di una governance debole o inesistente e di violazioni sistematiche del diritto internazionale, comprese le violazioni dei diritti umani.

Nel portale CAHRAs (Conflict Affected and High-Risk Areas)3 della Commissione europea è presente una lista indicativa (non esaustiva) dei Paesi in conflitto o ad alto rischio: l’elenco è soggetto ad un aggiornamento continuo proprio per via della natura mutevole delle tensioni geopolitiche.

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Quali sono le finalità della regolamentazione?

Le aziende che attuano il dovere di diligenza devono inizialmente verificare quanto è rischioso l’approvvigionamento di materie prime provenienti da zone fragili o interessate da conflitti. Esse valutano la probabilità che tali materie prime possano finanziare conflitti, lavoro forzato o altri rischi come definiti nel regolamento. Verificando la loro catena di approvvigionamento, esse possono assicurarsi di gestire tali rischi in modo responsabile.

 A chi si applica?

Il regolamento definisce obblighi di Due Diligence differenti a seconda della natura dell’azienda.

Si identificano come «upstream» le aziende che estraggono, lavorano e raffinano le materie prime. Il regolamento UE identifica come società upstream: le società minerarie, i commercianti di materie prime, le fonderie e le raffinerie.

Sono invece classificate come «downstream», le imprese che trasformano ulteriormente i metalli acquisiti in un prodotto finito che possono appartenere a differenti settori di attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, difesa, aerospaziale, automotive, elettronica). Le aziende «Downstream», che a livello numerico risultano essere maggiormente impattate, si dividono in 2 categorie:

  1. quelle che importano prodotti in fase metallica devono anch'esse rispettare le norme obbligatorie di Due Diligence;
  2. quelle che operano al di là della fase metallica non hanno obblighi ai sensi del regolamento, ma ci si aspetta che utilizzino strumenti di rendicontazione e di altro tipo per rendere più trasparente la loro Due Diligence, compresi, per molte grandi aziende, quelli previsti dalla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria.

Il regolamento si applica direttamente a circa 600-1.000 importatori dell'UE. Indirettamente interesserà circa 500 fonderie e raffinerie di stagno, tantalio, tungsteno e oro, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sede nell'UE.

Quali obblighi sono previsti?

Il regolamento richiede agli importatori di effettuare un processo di Due Diligence - più o meno strutturato a seconda della natura dell’azienda (upstream o downstream) - che l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha definito in un documento intitolato "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas"4 (Linee guida OCSE), al fine di verificare che ciò che acquistano sia prodotto in modo responsabile e non contribuisca ad alimentare i conflitti o altre attività illecite connesse.

Di seguito una rappresentazione sintetica dei principali step del processo di Due Diligence così come disciplinati delle Linee Guida “Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas” diversificati a seconda della natura dell’azienda:

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Quali obblighi sono previsti?

Qual è l’Ente regolatore in Italia?

Con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, il legislatore italiano ha recepito il Regolamento, regolando gli aspetti procedurali dei controlli operati Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) per il tramite dell’Autorità Nazionale Competente Minerali e Metalli Responsabili5 (c.d. ANC3TG) e le relative misure correttive e sanzionatorie.

Tale Autorità è responsabile di sensibilizzare la società civile e tutte le parti interessate, fornire strumenti e misure di sostegno alle PMI per l'adozione della Due Diligence (DD) da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento e svolgere controlli di conformità ex-post. 

Quali controlli?

Al fine di assicurare la corretta applicazione della Due Diligence da parte degli importatori UE, l'Autorità svolge controlli di conformità (detti controlli ex-post) presso gli importatori che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento. Attraverso i controlli, l'Autorità verifica le modalità di applicazione della Due Diligence, la relativa documentazione e prescrive eventuali misure correttive da applicare in caso di discostamento dagli obblighi previsti dal regolamento. In caso di mancanza di ottemperanza, l'Autorità è autorizzata a comminare sanzioni amministrative pecuniarie. Al di là delle sanzioni, attualmente di valore modesto, per le imprese sussiste un significativo rischio reputazionale e di danno all’immagine aziendale.

Il supporto di Protiviti

In relazione agli obblighi di Due Diligence, sia specifici di settore sia trasversali ai settori di attività come previsto nella proposta di direttiva CSDD, Protiviti supporta le organizzazioni lungo il loro percorso evolutivo inteso a irrobustire i processi di Due Diligence delle Terze Parti adottati, modulandone l’intensità secondo criteri di rischio e secondo logiche di integrazione (ovvero, tenuto conto degli ambiti rilevanti per differenti stakeholder).

Grazie a un team multidisciplinare di professionisti specializzati nel Risk Management e nella Regulatory Compliance, Protiviti propone un approccio ritagliato sulle caratteristiche dell’azienda che, partendo da un assessment iniziale del livello di maturità e degli ambiti di riferimento dei Programmi di Gestione delle Terze Parti adottati, identifica aree e priorità di intervento e definisce conseguentemente un piano evolutivo, bilanciando aspetti metodologici, di gestione del rischio e di governo e controllo, al fine di assicurare la compliance rispetto alle normative vigenti in ottica di progressivo rafforzamento del sistema di controllo interno e di progressiva crescente integrazione.

1. A European Green Deal (europa.eu)

2. ICC Guide to Responsible Sourcing - ICC - International Chamber of Commerce (iccwbo.org)

3. CAHRAs (cahraslist.net)

4. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas - OECD

5. Home (mise.gov.it)

Tra le varie iniziative del legislatore europeo, il Regolamento (UE) 2017/821 relativo ai Conflict Minerals, è stato recepito in Italia con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, di recente entrata in vigore.
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